La Cassazione civile, ordinanza n.4144 2021, haq stabilito che e non deve esssere pagata l’imposta di registro il trasferimento della casa all’ex coniuge, eseguito su accordi omologati dal tribunale in sede di regolamento dei rapporti patrimoniali di separazione consensuale.
La circostanza del carattere negoziale che la coppia in crisi assegna all’atto di liquidazione del rapporto coniugale, attribuisce a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, detti anche “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in accordo la crisi”.
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