La misura dell’amministrazione di sostegno deve essere decisamente esclusa, ove il soggetto, che ne dovrebbe beneficiare, si trovi nella piena capacità di determinarsi, anche se versi in condizioni di menomazione fisica; ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grave patologia psichica, tale da rendere l’interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata. (Ordinanza C. Cass., Sez.I, 10.09.2024 n. 24251).
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