In base alla sentenza della Corte di Cassazione Lav. n. 2606/18, va attribuita la pensione di reversibilità al coniuge separato cui sia addebitata la separazione e che non goda dell’assegno di mantenimento. Questi è equiparato sotto ogni profilo al coniuge e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte. L’art. 22 della L. 903/65 richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto, per cui è da ritenere che la ragione della norma sia rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno.
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