La C.Cass. nell’ambito della separazione personale, rileva gli obblighi di assistenza materiale non vengono meno e trovano attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, quando lo stesso versi in una posizione economica deteriore e non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita consentito dalle possibilità economiche di entrambi (cfr. Cass. n. 9915 del 2007; n. 12196 del 2017).
Quindi a differenza di quanto avviene in sede di divorzio, nella separazione (che “presuppone, la permanenza del vincolo coniugale”) è necessario accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo a prescindere dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, addivenire ad una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione( …..)
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