La Corte dei Conti, Umbria, sezione giurisdizionale, sentenza 21/02/2018 n° 5, ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità ad una vedova divorziata che non percepiva l’assegno periodico di mantenimento … che viene stabilito dal Tribunale Civile.
La vedova, in sede di divorzio, aveva accettato la corresponsione dell’assegno una tantum, con la costituzione di un usufrutto (ovviamente cessato alla morte dell’ex marito) e quindi non ricorrevano i requisiti di legge (cfr. art. 5, comma 8, e art. 9, comma 2, della legge sul divorzio) per avere diritto alla percezione della pensione di reversibilità, in quanto la norma preclude esplicitamente di poter avanzare altre richieste economiche.
Nel caso concreto, dunque, la sentenza del Tribunale civile di Perugia (…), in applicazione dell’art. 5 della legge 898/1970, come modificata dalla legge 74/1987, ha accertato l’esistenza dei presupposti per la corresponsione dell’assegno divorzile, il cui soddisfacimento è stato fissato una tantum ex art. 5, comma 8, legge 898/1970, tra l’altro, attraverso la costituzione di un diritto di usufrutto in favore della ricorrente.
Per tale ragione essendo la prestazione titolata (è noto come, in relazione a fattispecie analoghe, la giurisprudenza di legittimità e una certa dottrina abbia parlato di “adempimento traslativo”), la costituzione del diritto di usufrutto risultante dalla sentenza n. 11141/1988, costituisce tecnica e modalità di adempimento una tantum dell’assegno divorzile che assevera la “titolarità dell’assegno” (di cui discorre l’art. 9, comma 2, legge 898/1970), con consequenziale spettanza del diritto alla pensione di reversibilità.
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