Non vi è alcuna violazione dell’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio se l’inadempimento è sporadico e non doloso; è quanto emerge dalla sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 14 marzo 2018, n. 11635.
In merito alla configurabilità del reato di cui all’art. 570, comma 2, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire, con la conseguenza che il reato non può dirsi automaticamente integrato con l’inadempimento della corrispondente normativa civilistica e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale deve valutarne in concreto la gravità, ossia l’attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norme tende ad evitare.
Così come nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento del figlio.
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