Secondo la Corte di Cassazione Ordinanza n. 6663/18, ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile, occorre avere riguardo all’autosufficienza economica del richiedente, che dovrà dimostrare di non avere mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni oggettive. Il criterio del tenore di vita, goduto in costanza di matrimonio, così come le condizioni reddituali dell’altro coniuge potranno rilevare nell’eventuale fase di quantificazione dell’assegno stesso, cui il giudice accede solamente a seguito del positivo accertamento dell’an debeatur.
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