La sentenza ha vari pregi. In particolare, viene ben coordinato l’approccio di Cass. 11504/2017 con la successiva decisione a sezioni unite (18287/2018). In sostanza viene saldato il principio dell’autoresponsabilità con l’effettivo contributo dato alle risorse familiari, all’interno di una analisi così brillante che merita una citazione pressoché integrale. “La Corte chiarisce che il parametro dell’adeguatezza … ha carettere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione composita e comparativa… Di tal che occorre verificare in primo luogo se esista un apprezzabile squilibrio fra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e in secondo luogo le cause di tale divario; e in particolare se la situazione di squilibrio sia stata determinata dalla maggiore profusione di energie e di capacità da parte del coniuge “indebolito”. In tale ottica viene valorizzato il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, le cui scelte di attuazione dello “scopo sociale” della famiglia, soprattutto mediante la ripartizione dei ruoli al suo interno, assumono primario rilievo nella verifica della adeguatezza dei mezzi e dell’incapacità di procurarseli. Così la funzione compensativo-perequativa consente di apprezzare tutte le situazioni in cui il coniuge più debole economicamente non ha potuto esprimere le proprie potenzialità personali e professionali per averle sacrificate (rectius investite) in favore della famiglia. In altre parole, … occorre non tanto ripianare tout court gli squilibri economici tra gli ex coniugi, bensì evitare locupletazioni in favore della parte che ha direttamente e/o mediamente beneficiato, durante il matrimonio, dell’opera morale e materiale, non remunerata, dell’altro coniuge.”[ Tribunale di Firenze 2945/2018 ]
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