La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 24162/2018 conferma la condanna del genitore inadempiente all’obbligo di versare il mantenimento ai figli maggiorenni non indipendenti.
L’imputato deduceva in prima battuta l’inapplicabilità della sanzione prevista dall’art. 12-sexies della L. n. 898/1970 alla violazione degli obblighi di contribuzione economica derivanti dall’ordinanza del Presidente del Tribunale stante il divieto di applicazione analogica delle disposizioni incriminatrici.
La Suprema Corte, di contrario avviso, attribuiva continuità al principio secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, il disposto di cui all’art. 12-sexies cit. (richiamato dall’art. 3 della L. n. 54/2006) si deve applicare anche all’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del figli minori, stabilito dal Presidente del Tribunale tra le disposizioni conseguenti all’autorizzazione dei coniugi a vivere separati. Ciò in quanto l’art. 3 della legge n. n. 54/2006 sanziona la violazione degli “obblighi di natura economica”, senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte.
La conclusione non muta neppure per effetto dell’introduzione dell’art. 570-bis c.p. in vigore dal 6 aprile 2018.
Questo sito utilizza cookie, per migliorare la navigazione e per la raccolta di dati a fini statistici e di profilazione. Questo sito utilizza cookie tecnici, analitici e cookie di profilazione di terze parti. Per maggiori informazioni e/o per negare il consenso a tutti o parte dei cookie si rinvia alla apposita informativa sui cookie.
Questo succede perché “%SERVICE_NAME%” utilizza cookies che hai scelto di non scaricare. Per poter visualizzare il contenuto abilita i cookies: clicca qui per aprire le tue preferenze.