Nel giudizio di divisione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, in precedenza assegnata ad uno di essi in sede di separazione, nel caso in cui l’immobile venga attribuito a quest’ultimo, il diritto di abitazione derivante dal provvedimento di assegnazione non deve influire in alcun modo nella determinazione del valore dell’immobile e quindi nella determinazione del conguaglio dovuto all’altro coniuge. In caso contrario, si verificherebbe una penalizzazione del coniuge non assegnatario al quale verrebbe corrisposta una somma inferiore alla metà del valore commerciale del bene [Corte di La Corte di Cassazione – ordinanza n. 33069/2018].
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