La Corte di Cassazione civile, Sez. III, con sentenza sentenza del 23/03/2018 n° 7248 ha sancito il principio di diritto secondo cui, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’acquisizione di un completo ed esauriente consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, dal cui inadempimento può derivare – secondo l’id quod plerumque accidit – un danno costituito dalle sofferenze conseguenti alla cancellazione o contrazione della libertà di disporre, psichicamente e fisicamente, di se stesso e del proprio corpo, patite dal primo in ragione della sottoposizione (come nella specie) a terapie farmacologiche ed interventi medico – chirurgici collegati a rischi dei quali non sia stata data completa informazione. Tale danno, che può formare oggetto di prova offerta dal paziente anche attraverso presunzioni e massime di comune esperienza, lascia impregiudicata tanto la possibilità di contestazione della controparte quanto quella del paziente di allegare e provare fatti a sè ancor più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.
Questo sito utilizza cookie, per migliorare la navigazione e per la raccolta di dati a fini statistici e di profilazione. Questo sito utilizza cookie tecnici, analitici e cookie di profilazione di terze parti. Per maggiori informazioni e/o per negare il consenso a tutti o parte dei cookie si rinvia alla apposita informativa sui cookie.
Questo succede perché “%SERVICE_NAME%” utilizza cookies che hai scelto di non scaricare. Per poter visualizzare il contenuto abilita i cookies: clicca qui per aprire le tue preferenze.