La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità per il tutore di promuovere, previa autorizzazione, la domanda di separazione personale in nome e per conto del coniuge interdetto, senza la previa nomina di un curatore speciale ( Sentenza n. 14699/2018 )
L’art. 4, comma 5, della l. 898/1970 ha accomunato la posizione del malato di mente a quella dell’infermo, già dichiarato incapace di intendere e di volere, stabilendo che anche quest’ultimo, ancorchè già sottoposto a tutela, debba essere rappresentato nel procedimento di divorzio da un curatore speciale, peraltro in un’ottica meramente difensiva, poiché la nomina del curatore speciale è espressamente prevista esclusivamente per il solo caso in cui l’incapace sia convenuto in giudizio;
la disposizione è stata però ritenuta applicabile (Cass. n. 9582/2000) anche all’ipotesi in cui interessato ad ottenere il divorzio sia il soggetto incapace, al quale è stata perciò riconosciuta la legittimazione ad agire ed a promuovere il relativo giudizio per il tramite di un curatore speciale, nominato su istanza del tutore;
i principi sopra enunciati, possono ritenersi applicabili anche alla separazione: pertanto all’interdetto è consentito, per il tramite del rappresentante legale, il compimento di tali atti, ben potendo l’esercizio del corrispondente diritto rendersi necessario per assicurare la sua adeguata protezione.
Per quanto riguarda la questione se la rappresentanza dell’incapace, nell’esercizio di un diritto personalissimo, possa spettare al tutore, o debba essere sempre affidata ad un curatore speciale, la Suprema Corte rileva che: “ una volta ammesso che, in mancanza di un espresso divieto, in nome e per conto dell’interdetto per infermità possa essere compiuto anche un atto personalissimo (sempre che sia accertato che l’atto corrisponda al suo interesse e volto effettivamente a dare attuazione alle sue esigenze di protezione), la designazione di un soggetto terzo, nominato ad hoc, che, insieme al giudice tutelare, valuti l’opportunità di promuovere la connessa azione e ne determini il contenuto, per essere poi autorizzato ad esperirla, si prospetti necessaria solo nel caso di conflitto di interessi fra il tutore ed il proprio rappresentato, risolvendosi, altrimenti, in un inutile formalismo.”.
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