Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto di giurisprudenza atteso sull’assegno di divorzio dopo la nota sentenza Grilli.
L’ assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa, secondo quanto deciso dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, appena depositata.
E’ stato così definito il contrasto giurisprudenziale dopo la nota sentenza Grilli ( n. 11504) che ha mandato in soffitta il criterio del tenore di vita.
I giudici delle sezioni Unite hanno diffuso il comunicato stampa, dove si precisa che ai fini del riconoscimento dell’assegno, “si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto”.
Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
La sentenza precisa, altresì, “che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale”.
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