La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza 18008/2018 ha determinato che, in assenza di domanda del figlio maggiorenne e non autosufficiente, è corretto che il mantenimento venga versato al genitore con lui convivente che materialmente provvede a tale mantenimento.
Infatti, la regola della corresponsione diretta della somma a tale titolo di contribuzione al figlio maggiorenne, ma non economicamente sufficiente (art. 337-septies c.c.) è suscettibile di deroga qualora il figlio coabiti con uno dei genitori, considerati gli oneri della convivenza gravanti su quest’ultimo.
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