La disciplina del biotestamento ha trovato finalmente un riconoscimento nella Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31 gennaio 2018. Il provvedimento si propone di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero ed informato della persona interessata. A ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere è attribuita la facoltà, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi dovuta a malattia o ad intervento chirurgico, e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche, di dettare le proprie DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), esprimendo le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari ed in particolare prestando il proprio consenso od il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti sanitari.
Con questo documento il soggetto, in previsione della propria futura incapacità, detta disposizioni inerenti alle cure mediche cui intende o non intende sottoporsi ed, eventualmente, nomina un tutore. E’ un negozio giuridico unilaterale tra persone viventi che regola la vita stessa di chi lascia disposizioni per un momento successivo che si individua con la morte.
Le DAT si possono redigere per atto pubblico, per scrittura privata autenticata e per scrittura privata semplice che il dichiarante deve consegnare all’Ufficio dello Stato Civile del Comune del luogo di residenza. Vanno annotate in un Registro Regionale; possono anche essere depositate presso le strutture sanitarie, se sono dotate di modalità telematiche con cui gestire la cartella clinica ed, in generale, i dati delle persone iscritte al SSN. Attualmente non sono stati ancora elaborati i registri comunali, né quelli regionali, né la banca dati nazionale che sarà gestita dal Ministero della Salute. Le DAT redatte dal notaio, per ora, costituiscono l’unico mezzo per garantirne la conservazione e la conoscibilità su scala nazionale. Le persone con disabilità possono utilizzare sistemi di videoregistrazione od altri dispositivi che consentano una comunicazione adeguata. Con le stesse modalità è possibile la revoca, il rinnovamento e la modifica delle DAT, che si può effettuare in ogni momento e, se urgente, anche ricorrendo a dichiarazioni verbali raccolte o videoregistrate da un medico con la presenza di due testimoni. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
La legge prevede che il disponente possa nominare un fiduciario che lo rappresenti con il medico e con la struttura sanitaria così da assumere eventuali decisioni terapeutiche per suo conto, in relazione al momento in cui lo stesso non sarà più in condizioni di farlo personalmente e in autonomia. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere. L’incarico deve essere accettato con la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo; può essere rinunciato, anche dopo l’accettazione da parte della persona nominata o essere revocato dallo stesso disponente.
Il medico è tenuto per legge al rispetto delle Dat che possono essere disattese in tutto e in parte in accordo con il fiduciario incaricato, se dovessero risultare incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero esistano terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Il medico è sempre privo di responsabilità civile e penale, ma il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico/assistenziali.
In conclusione le Dat sono una garanzia di possibilità di autodeterminazione in materia di scelte esistenziali, anche quando si sarà verificata la perdita di coscienza dell’individuo.
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